Legge di Bilancio 2026 – Alcune delle novità

La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, introduce numerose novità che incidono direttamente sulla gestione del personale, sul costo del lavoro e sulle tutele previdenziali e familiari.

Assunzioni e incentivi contributivi

  • Sgravio contributivo parziale per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, valido fino a 24 mesi, per ridurre il costo del lavoro e incentivare la stabilizzazione.
  • Esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi.
  • Incentivi alla trasformazione dei contratti da full time a part time per genitori con almeno tre figli, per conciliare vita familiare e lavorativa.
  • Bonus mamme riproposto e potenziato fino a 60 euro mensili.

Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito

  • NASpI anticipata per l’autoimprenditorialità: non più in un’unica soluzione, ma in due rate (70% + 30%) per favorire chi avvia attività autonome.
  • Modifiche all’assegno di inclusione: eliminato il mese di sospensione in caso di rinnovo e riduzione del 50% della prima mensilità rinnovata.

Ape sociale e pensioni Proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026.

  • Incremento di 20 euro mensili delle pensioni per i soggetti in condizioni di disagio.
  • Adeguamento dei requisiti pensionistici: nel 2027 l’incremento sarà limitato a un solo mese, con applicazione piena dal 2028 (esclusi i lavori gravosi).

Previdenza complementare e TFR

  • Estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti (soglia media 60 addetti nel biennio 2026-2027).
  • Dal 2032, obbligo esteso alle aziende con 40 dipendenti.
  • Dal 1° luglio 2026, adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

Famiglia e conciliazione vita-lavoro

  • Congedo parentale fruibile fino ai 14 anni di età dei figli.
  • Raddoppio dei giorni di permesso per malattia del figlio (da 5 a 10 giorni) e innalzamento del limite anagrafico a 14 anni.
  • Messa a regime dal 2026 della disciplina sul lavoro occasionale in agricoltura.

 

Legge delega retribuzioni

Il Senato ha approvato la Legge Delega n. 957/2025, che affida al Governo il compito di riscrivere le regole sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva. L’obiettivo? Garantire trattamenti economici equi, contrastare il lavoro sottopagato e rafforzare la trasparenza nei rapporti di lavoro.

Si tratta di una riforma ambiziosa, che potrebbe rappresentare il Jobs act delle retribuzioni, anche se rimaniamo cauti e in attesa di conoscere il contenuto del decreto, o dei decreti legislativi, che daranno senso alle deleghe ottenute dal parlamento. Tra le novità attese nei decreti attuativi, vogliamo segnalare, e soffermarci, sulla previsione di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 1, ossia la delega al governo affinché preveda “strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate de­rivanti dall’incremento del costo della vita”

In sostanza, si dà delega al governo di strutturare dei meccanismi, da fornire poi alla contrattazione collettiva, che tengano conto del differente costo della vita in relazione al territorio sulla base dei quali stabilire i minimi retributivi. Un meccanismo simile esisteva fino al 1972, anno di sua abolizione, ed erano le gabbie salariali. Abolite proprio per volontà dei sindacati e dei lavoratori, tra qualche mese potrebbero formare strumento, in mano agli stessi sindacati, per equilibrare il deficit del differente costo della vita.   Inoltre, sarà interessante verificare come, questa ed altre previsioni contenute nelle “legge delega”, si coordineranno, ad esempio, con la direzione tracciata dalla direttiva europea sulla trasparenza retributiva, che dovrà essere recepita entro il giugno del 2026.

 

Rimborsi spese trasferte 2025: arrivano semplificazioni per imprese e lavoratori

Il panorama normativo italiano relativo alla gestione delle spese di trasferta per i lavoratori dipendenti ha subito significative evoluzioni nel corso del 2025, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità. Dopo un periodo di incertezze e preoccupazioni generate dalla Legge di Bilancio 2025, un recente intervento legislativo ha apportato una correzione di rotta fondamentale, garantendo maggiore chiarezza e flessibilità. Le novità, già chiarite dall’Agenzia delle Entrate, sono retroattive dal 1° gennaio 2025.

La Legge di Bilancio 2025 aveva introdotto un nuovo e stringente obbligo di tracciabilità, prevedendo che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi i servizi pubblici non di linea come i taxi) fossero esenti solo se pagati con strumenti tracciabili (es. carte di credito, bancomat, bonifici). Questa norma, inizialmente senza confini territoriali, aveva sollevato notevoli dubbi, soprattutto per le trasferte all’estero, dove l’uso di pagamenti tracciabili non è sempre agevole.

Per rispondere a queste criticità, l’articolo 1 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108), è intervenuto modificando l’articolo 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La novità più rilevante è la limitazione dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese di trasferta sostenute nel territorio nazionale.

Questo significa che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi a trasferte all’estero sono ora esenti da tassazione anche se pagati in contanti, superando le precedenti disposizioni della Legge di Bilancio 2025. Questa semplificazione è stata estesa anche ai fini della deducibilità di tali spese per il reddito d’impresa.

Un aspetto cruciale di questa modifica è la sua efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2025. Ciò consente ai datori di lavoro di effettuare conguagli fiscali e contributivi per i primi sei mesi dell’anno, considerando in esenzione i rimborsi di spese per trasferte all’estero effettuate senza pagamento tracciabile. Queste operazioni comporteranno:

  • Una riduzione delle imposte e dei contributi a carico del dipendente.
  • Una diminuzione dei contributi a carico dell’azienda.
  • Un aumento della deducibilità dei costi del personale per l’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha recepito queste novità con la risposta a interpello 188/2025 del 10 luglio 2025, chiarendo esplicitamente che per le missioni o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento ai fini della non imponibilità fiscale. È importante notare che l’obbligo di tracciabilità è neutro rispetto alla quota esente dell’eventuale indennità forfettaria di trasferta.

Un’altra novità, forse meno evidente ma significativa, riguarda le trasferte all’interno del territorio comunale. Il D.L. 84/2025 modifica la dicitura del comma 5 del TUIR, sostituendo la frase “comprovate da documenti provenienti dal vettore” con “comprovate e documentate”.Fino al 31 dicembre 2024, per le trasfertenel territorio comunale, solo i rimborsi di trasporto documentati dal vettore (es.biglietto del bus, ricevuta del taxi) eranoesenti. Con la nuova formulazione, qualsiasi prova documentale ritenuta idonea, come una ricevuta o uno scontrino, è potenzialmente sufficiente a giustificare il rimborso esente, allineando la disciplina delle trasferte urbane a quella delle trasferte extra-comunali.

 


INL e lavoro intermittente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la nota 1180 del 10 luglio 2025 per chiarire la persistente validità della tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, utilizzata come riferimento per il contratto di lavoro intermittente, anche noto come “lavoro a chiamata”.

L’incertezza era nata a seguito della formale abrogazione del Regio decreto 2657/1923 ad opera della legge 56/2025. Tuttavia, l’INL ha ribadito che questa abrogazione non ha avuto conseguenze sulla disciplina attuale del lavoro intermittente.

Il lavoro intermittente è regolamentato dagli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015 e prevede due tipi di condizioni, alternative tra loro, che ne legittimano l’utilizzo: oggettive (legate alle esigenze individuate dai contratti collettivi) e soggettive (legate all’età anagrafica del lavoratore).

In particolare, per quanto riguarda il requisito oggettivo, il Ministero del Lavoro aveva già specificato in passato (con l’interpello 10/2016) che, in assenza di un accordo collettivo specifico, il contratto di lavoro intermittente può comunque essere utilizzato per le attività discontinue elencate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.

Questa posizione non è nuova: già in passato, dopo un’altra abrogazione della tabella (poi non confermata), il Ministero, con la circolare 34/2010, aveva chiarito che il rinvio alla tabella doveva considerarsi di carattere esclusivamente materiale, e quindi la sua abrogazione non aveva conseguenze sulla disciplina del lavoro intermittente.

Con la nota 1180/2025, l’Ispettorato elimina ogni dubbio, ribadendo la stessa interpretazione. In pratica, l’elenco delle attività contenuto nella tabella rappresenta un mero parametro interpretativo per identificare i casi in cui il contratto intermittente è legittimamente applicabile, e può continuare ad essere utilizzato come riferimento nonostante l’abrogazione.

Nel corso del tempo, il Ministero del Lavoro ha peraltro ammesso il ricorso al lavoro intermittente anche per analogia, andando oltre il mero dettato letterale del regio decreto, come nel caso dei servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari (interpello 13/2013).

Dal 1 luglio incentivo under 35 sono con incremento


L’INPS ha recentemente pubblicato il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, che introduce importanti novità riguardo all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under35. In base agli scambi tra la Commissione Europea e il Ministero del Lavoro, la fruizione di questo incentivo, previsto dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (bonus giovani), sarà subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

A partire dal 1° luglio 2025, tutte le assunzioni o trasformazioni di contratti che coinvolgono giovani under35, indipendentemente dal luogo di lavoro, dovranno dimostrare un incremento occupazionale per poter beneficiare dell’esonero contributivo. Questo cambiamento mira a incentivare le aziende a creare nuovi posti di lavoro effettivi, piuttosto che limitarsi a trasformazioni contrattuali senza un reale aumento dell’occupazione.

Per le aziende, questo significa che sarà fondamentale pianificare attentamente le nuove assunzioni e le trasformazioni contrattuali, assicurandosi di poter dimostrare l’incremento netto dell’occupazione. Questo requisito aggiuntivo potrebbe rappresentare una sfida, ma anche un’opportunità per contribuire alla crescita occupazionale e beneficiare degli incentivi previsti.

Agevolazione assunzioni under 35: la circolare del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha pubblicato le prime istruzioni operative per l’agevolazione destinata alle assunzioni di giovani under 35 previste dal Decreto Coesione. Sebbene la norma nazionale prevedesse la possibilità di agevolare le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, il Ministero chiarisce che saranno agevolabili solo le assunzioni avvenute dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, ossia dal 31 gennaio 2025. Inoltre, le prime istruzioni sembrano appesantire un processo che fino all’agevolazione under 36 sembrava essere notevolmente più semplice: l’azienda dovrà infatti svolgere un adempimento ulteriore con la presentazione di un’istanza preventiva all’assunzione, all’INPS, che varrà da “prenotazione” dei fondi. Da quanto contenuto nella circolare in commento, le assunzioni effettuate prima della presentazione dell’istanza di fruizione dello sgravio sembrano rimanere fuori dalla portata della misura. Adesso si attende solo che l’INPS fornisca le istruzioni operative per poter procedere con la fruizione della misura agevolativa, sperando che l’Istituto faccia anche chiarezza in merito a quali assunzioni sono in effetti agevolabili e quali, invece, no.

Incentivi Occupazione Femminile 2024-2026

Il panorama degli incentivi per l’occupazione femminile si arricchisce di nuove opportunità nel triennio 2024-2026.

Nuovo Bonus Donne (Decreto Coesione): Esonero Contributivo per Assunzioni di Lavoratrici Svantaggiate

L’articolo 23 del D.L. 60/2024 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate, valido dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’esonero ha un limite massimo di 650,00 € mensili per lavoratrice, esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail, e una durata di 24 mesi.

  1. Chi sono le “lavoratrici svantaggiate”?
    • Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
    • Donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
  2. Cosa significa “prive di un impiego regolarmente retribuito”?
    • Non aver prestato attività lavorativa subordinata per almeno 6 mesi.
    • Aver svolto attività autonoma o parasubordinata con un reddito inferiore alle detrazioni fiscali (articolo 13 del TUIR).
    • Non è necessario lo stato di disoccupazione o la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
  3. Condizioni per l’esonero:
    • Assunzione a tempo indeterminato.
    • Incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra i lavoratori occupati nel mese e la media dei 12 mesi precedenti (espresso in U.L.A.).
  4. Calcolo dell’incremento occupazionale netto:
    • Escludere dal computo dimissioni volontarie, invalidità, pensionamenti, riduzione volontaria dell’orario, licenziamenti per giusta causa.
    • Considerare i lavoratori part-time pro-quota e quelli intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto.
  5. Consolidamento dell’incentivo:
    • Verificare l’incremento occupazionale netto in termini di U.L.A. al termine dell’anno successivo all’assunzione. In caso contrario, l’incentivo non è riconosciuto e va restituito.
  6. Cumulabilità:
    • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
    • Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione.

Si rimane in attesa della circolare operativa dell’Inps.

Incentivi Strutturali (Legge 92/2012): Riduzione Contributiva del 50%
La Legge 92/2012 prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di donne svantaggiate. La riduzione è applicabile anche ai premi INAIL.

  1. Durata dell’incentivo:
    • 12 mesi per contratti a tempo determinato.
    • 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.
    • 18 mesi complessivi per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.
  2. Esclusioni:
    • Lavoro intermittente.
    • Lavoro domestico.
    • Apprendistato.
  3. Chi sono le lavoratrici svantaggiate?
    • Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi.
    • Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi.
    • Donne residenti nelle ZES prive di impiego da almeno 6 mesi.
    • Donne impiegate in professioni con disparità di genere (tasso di disparità di almeno il 25%) prive di impiego da almeno 6 mesi. I settori e le professioni sono definiti annualmente con decreto ministeriale.
  4. Accesso all’incentivo:
    • Invio di una comunicazione specifica all’INPS tramite il Cassetto Previdenziale.
    • L’incentivo non è automatico e richiede la presentazione di una domanda.
  5. Caratteristiche:
    • Esonero strutturale, senza scadenza.
    • Richiesto incremento occupazionale netto.

Bonus Donne Vittime di Violenza: Esonero Contributivo Totale
Introdotto dalla Legge 213/2023, questo bonus prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

  1. Importo massimo:
    • 8.000 € annui, riparametrato mensilmente (666,66 €).
    • In caso di rapporti di lavoro instaurati o trasformati nel corso del mese, l’importo massimo mensile va riproporzionato su base giornaliera (€ 21,50 al giorno).
    • In caso di part-time, il massimale va proporzionalmente ridotto.
  2. Durata:
    • 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
    • 12 mesi per contratti a termine.
    • 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato.
  3. Condizione:
    • Non è richiesto l’incremento occupazionale netto.

Assunzioni per Sostituzione Maternità: Sgravio del 50% per Aziende con Meno di 20 Dipendenti
I datori di lavoro con meno di 20 dipendenti possono beneficiare di uno sgravio del 50% dei contributi per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.

  1. Durata:
    • Fino a un anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
  2. Termine dello sgravio:
    • Lo sgravio termina se cambia la natura dell’assenza della lavoratrice sostituita (es. passaggio da congedo a ferie).
  3. Anticipo dell’assunzione:
    • L’assunzione agevolata può avvenire anche un mese prima dell’inizio del congedo.
  4. Flessibilità nella sostituzione:
    • Non è necessario che sostituto e sostituito abbiano qualifiche identiche, purché le ore di lavoro siano equivalenti.
  5. Autocertificazione e codice INPS:
    • L’azienda deve autocertificare all’INPS che l’assunzione è in sostituzione e che ha meno di 20 dipendenti.
    • L’INPS assegna il codice autorizzazione 9R.
  6. Contratto a termine e contributo addizionale:
    • Non si applica il contributo addizionale dell’1,41% per i contratti a termine in caso di sostituzione.
  7. Computo dei contratti a termine:
    • I contratti a termine per ragioni sostitutive non rientrano nel limite massimo del 20% dei contratti a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Proroga al 2025 per le causali nei contratti a termine

La legge 15/2025, derivante dalla conversione del Dl 202/2024 (Milleproroghe), proroga al 31 dicembre 2025 l’utilizzo delle causali per i contratti a termine superiori a 12 mesi.

In particolare, viene estesa la possibilità di utilizzare le «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» come motivazione per i contratti di durata superiore a 12 mesi (e comunque non eccedente i 24 mesi), in attesa che la contrattazione collettiva individui specifiche causali.

Questa proroga è dovuta alla consapevolezza del legislatore riguardo all’elevato numero di contratti collettivi esistenti e alle difficoltà nel dialogo tra le parti sociali. L’obiettivo è concedere alle parti sociali più tempo per definire i casi in cui un contratto a tempo determinato può superare i 12 mesi.

È importante notare che, secondo la giurisprudenza costante, i datori di lavoro devono specificare le circostanze concrete che giustificano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, evitando causali vaghe o sommarie. In caso di contenzioso, l’inosservanza di tale obbligo potrebbe portare alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

La contrattazione collettiva è considerata la “fonte privilegiata” in materia di causali. La legge 56/1987 già alla fine degli anni Ottanta individuava nella contrattazione collettiva il riferimento per l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.

INL: istruzioni per le dimissioni per fatti concludenti

Il legislatore ha modificato l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e ha previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale o superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione.
Ed invero, il rapporto di lavoro può essere considerato risolto per volontà del lavoratore senza attendere le dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non dimostri che non è stato possibile comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per colpa del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta o dopo il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, dopo 15 giorni dall’inizio dell’assenza.
La competenza territoriale dell’Ispettorato si basa sul luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
L’INL, nella sua nota, specifica che la comunicazione obbligatoria è necessaria solo se il datore di lavoro intende far valere l’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro tutte le informazioni rilevanti riguardanti il lavoratore, inclusi dati anagrafici e recapiti, tramite PEC.
La dichiarazione dell’ultimo giorno di lavoro effettivo è importante per la legittimità della procedura. Gli Ispettorati territoriali possono avviare verifiche sulla veridicità della comunicazione contattando il lavoratore e altri soggetti.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo prova contraria da parte del lavoratore stesso, che deve dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza o di averli comunicati.

 

La nuova Decontribuzione Sud alla luce della legge di bilancio 2025

La legge di bilancio 2025 ridisegna la Decontribuzione Sud che, per il periodo 2025-2029, sarà applicabile alle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, esclusi il settore agricolo e quello domestico, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Lo sgravio è pari, per l’anno 2025, al 25% dei contributi INPS per un massimo di euro 145 euro su base mensile.

La percentuale sarà rideterminata su base scalare nella misura del 20% per i tre anni a seguire e del 15% per il 2029.

Per le imprese di grandi dimensioni, ossia con più di 250 dipendenti, l’agevolazione spetterà solo se le stesse avranno, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente di rapporti a tempo indeterminato.

Inoltre, si segnala che la Legge di Bilancio ha anche rifinanziato misure agevolative già presenti nel nostro ordinamento, come:

  • il Bonus giovani, riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la prima volta;
  • il Bonus donne che riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, al verificarsi di determinati requisiti;
  • il Bonus ZES per i lavoratori assunti in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES.