Legge delega retribuzioni

Il Senato ha approvato la Legge Delega n. 957/2025, che affida al Governo il compito di riscrivere le regole sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva. L’obiettivo? Garantire trattamenti economici equi, contrastare il lavoro sottopagato e rafforzare la trasparenza nei rapporti di lavoro.

Si tratta di una riforma ambiziosa, che potrebbe rappresentare il Jobs act delle retribuzioni, anche se rimaniamo cauti e in attesa di conoscere il contenuto del decreto, o dei decreti legislativi, che daranno senso alle deleghe ottenute dal parlamento. Tra le novità attese nei decreti attuativi, vogliamo segnalare, e soffermarci, sulla previsione di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 1, ossia la delega al governo affinché preveda “strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate de­rivanti dall’incremento del costo della vita”

In sostanza, si dà delega al governo di strutturare dei meccanismi, da fornire poi alla contrattazione collettiva, che tengano conto del differente costo della vita in relazione al territorio sulla base dei quali stabilire i minimi retributivi. Un meccanismo simile esisteva fino al 1972, anno di sua abolizione, ed erano le gabbie salariali. Abolite proprio per volontà dei sindacati e dei lavoratori, tra qualche mese potrebbero formare strumento, in mano agli stessi sindacati, per equilibrare il deficit del differente costo della vita.   Inoltre, sarà interessante verificare come, questa ed altre previsioni contenute nelle “legge delega”, si coordineranno, ad esempio, con la direzione tracciata dalla direttiva europea sulla trasparenza retributiva, che dovrà essere recepita entro il giugno del 2026.

 

Rimborsi spese trasferte 2025: arrivano semplificazioni per imprese e lavoratori

Il panorama normativo italiano relativo alla gestione delle spese di trasferta per i lavoratori dipendenti ha subito significative evoluzioni nel corso del 2025, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità. Dopo un periodo di incertezze e preoccupazioni generate dalla Legge di Bilancio 2025, un recente intervento legislativo ha apportato una correzione di rotta fondamentale, garantendo maggiore chiarezza e flessibilità. Le novità, già chiarite dall’Agenzia delle Entrate, sono retroattive dal 1° gennaio 2025.

La Legge di Bilancio 2025 aveva introdotto un nuovo e stringente obbligo di tracciabilità, prevedendo che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi i servizi pubblici non di linea come i taxi) fossero esenti solo se pagati con strumenti tracciabili (es. carte di credito, bancomat, bonifici). Questa norma, inizialmente senza confini territoriali, aveva sollevato notevoli dubbi, soprattutto per le trasferte all’estero, dove l’uso di pagamenti tracciabili non è sempre agevole.

Per rispondere a queste criticità, l’articolo 1 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108), è intervenuto modificando l’articolo 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La novità più rilevante è la limitazione dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese di trasferta sostenute nel territorio nazionale.

Questo significa che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi a trasferte all’estero sono ora esenti da tassazione anche se pagati in contanti, superando le precedenti disposizioni della Legge di Bilancio 2025. Questa semplificazione è stata estesa anche ai fini della deducibilità di tali spese per il reddito d’impresa.

Un aspetto cruciale di questa modifica è la sua efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2025. Ciò consente ai datori di lavoro di effettuare conguagli fiscali e contributivi per i primi sei mesi dell’anno, considerando in esenzione i rimborsi di spese per trasferte all’estero effettuate senza pagamento tracciabile. Queste operazioni comporteranno:

  • Una riduzione delle imposte e dei contributi a carico del dipendente.
  • Una diminuzione dei contributi a carico dell’azienda.
  • Un aumento della deducibilità dei costi del personale per l’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha recepito queste novità con la risposta a interpello 188/2025 del 10 luglio 2025, chiarendo esplicitamente che per le missioni o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento ai fini della non imponibilità fiscale. È importante notare che l’obbligo di tracciabilità è neutro rispetto alla quota esente dell’eventuale indennità forfettaria di trasferta.

Un’altra novità, forse meno evidente ma significativa, riguarda le trasferte all’interno del territorio comunale. Il D.L. 84/2025 modifica la dicitura del comma 5 del TUIR, sostituendo la frase “comprovate da documenti provenienti dal vettore” con “comprovate e documentate”.Fino al 31 dicembre 2024, per le trasfertenel territorio comunale, solo i rimborsi di trasporto documentati dal vettore (es.biglietto del bus, ricevuta del taxi) eranoesenti. Con la nuova formulazione, qualsiasi prova documentale ritenuta idonea, come una ricevuta o uno scontrino, è potenzialmente sufficiente a giustificare il rimborso esente, allineando la disciplina delle trasferte urbane a quella delle trasferte extra-comunali.

 


INL e lavoro intermittente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la nota 1180 del 10 luglio 2025 per chiarire la persistente validità della tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, utilizzata come riferimento per il contratto di lavoro intermittente, anche noto come “lavoro a chiamata”.

L’incertezza era nata a seguito della formale abrogazione del Regio decreto 2657/1923 ad opera della legge 56/2025. Tuttavia, l’INL ha ribadito che questa abrogazione non ha avuto conseguenze sulla disciplina attuale del lavoro intermittente.

Il lavoro intermittente è regolamentato dagli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015 e prevede due tipi di condizioni, alternative tra loro, che ne legittimano l’utilizzo: oggettive (legate alle esigenze individuate dai contratti collettivi) e soggettive (legate all’età anagrafica del lavoratore).

In particolare, per quanto riguarda il requisito oggettivo, il Ministero del Lavoro aveva già specificato in passato (con l’interpello 10/2016) che, in assenza di un accordo collettivo specifico, il contratto di lavoro intermittente può comunque essere utilizzato per le attività discontinue elencate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.

Questa posizione non è nuova: già in passato, dopo un’altra abrogazione della tabella (poi non confermata), il Ministero, con la circolare 34/2010, aveva chiarito che il rinvio alla tabella doveva considerarsi di carattere esclusivamente materiale, e quindi la sua abrogazione non aveva conseguenze sulla disciplina del lavoro intermittente.

Con la nota 1180/2025, l’Ispettorato elimina ogni dubbio, ribadendo la stessa interpretazione. In pratica, l’elenco delle attività contenuto nella tabella rappresenta un mero parametro interpretativo per identificare i casi in cui il contratto intermittente è legittimamente applicabile, e può continuare ad essere utilizzato come riferimento nonostante l’abrogazione.

Nel corso del tempo, il Ministero del Lavoro ha peraltro ammesso il ricorso al lavoro intermittente anche per analogia, andando oltre il mero dettato letterale del regio decreto, come nel caso dei servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari (interpello 13/2013).

Dal 1 luglio incentivo under 35 sono con incremento


L’INPS ha recentemente pubblicato il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, che introduce importanti novità riguardo all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under35. In base agli scambi tra la Commissione Europea e il Ministero del Lavoro, la fruizione di questo incentivo, previsto dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (bonus giovani), sarà subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

A partire dal 1° luglio 2025, tutte le assunzioni o trasformazioni di contratti che coinvolgono giovani under35, indipendentemente dal luogo di lavoro, dovranno dimostrare un incremento occupazionale per poter beneficiare dell’esonero contributivo. Questo cambiamento mira a incentivare le aziende a creare nuovi posti di lavoro effettivi, piuttosto che limitarsi a trasformazioni contrattuali senza un reale aumento dell’occupazione.

Per le aziende, questo significa che sarà fondamentale pianificare attentamente le nuove assunzioni e le trasformazioni contrattuali, assicurandosi di poter dimostrare l’incremento netto dell’occupazione. Questo requisito aggiuntivo potrebbe rappresentare una sfida, ma anche un’opportunità per contribuire alla crescita occupazionale e beneficiare degli incentivi previsti.

Agevolazione assunzioni under 35: la circolare del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha pubblicato le prime istruzioni operative per l’agevolazione destinata alle assunzioni di giovani under 35 previste dal Decreto Coesione. Sebbene la norma nazionale prevedesse la possibilità di agevolare le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, il Ministero chiarisce che saranno agevolabili solo le assunzioni avvenute dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, ossia dal 31 gennaio 2025. Inoltre, le prime istruzioni sembrano appesantire un processo che fino all’agevolazione under 36 sembrava essere notevolmente più semplice: l’azienda dovrà infatti svolgere un adempimento ulteriore con la presentazione di un’istanza preventiva all’assunzione, all’INPS, che varrà da “prenotazione” dei fondi. Da quanto contenuto nella circolare in commento, le assunzioni effettuate prima della presentazione dell’istanza di fruizione dello sgravio sembrano rimanere fuori dalla portata della misura. Adesso si attende solo che l’INPS fornisca le istruzioni operative per poter procedere con la fruizione della misura agevolativa, sperando che l’Istituto faccia anche chiarezza in merito a quali assunzioni sono in effetti agevolabili e quali, invece, no.

Incentivi Occupazione Femminile 2024-2026

Il panorama degli incentivi per l’occupazione femminile si arricchisce di nuove opportunità nel triennio 2024-2026.

Nuovo Bonus Donne (Decreto Coesione): Esonero Contributivo per Assunzioni di Lavoratrici Svantaggiate

L’articolo 23 del D.L. 60/2024 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate, valido dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’esonero ha un limite massimo di 650,00 € mensili per lavoratrice, esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail, e una durata di 24 mesi.

  1. Chi sono le “lavoratrici svantaggiate”?
    • Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
    • Donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
  2. Cosa significa “prive di un impiego regolarmente retribuito”?
    • Non aver prestato attività lavorativa subordinata per almeno 6 mesi.
    • Aver svolto attività autonoma o parasubordinata con un reddito inferiore alle detrazioni fiscali (articolo 13 del TUIR).
    • Non è necessario lo stato di disoccupazione o la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
  3. Condizioni per l’esonero:
    • Assunzione a tempo indeterminato.
    • Incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra i lavoratori occupati nel mese e la media dei 12 mesi precedenti (espresso in U.L.A.).
  4. Calcolo dell’incremento occupazionale netto:
    • Escludere dal computo dimissioni volontarie, invalidità, pensionamenti, riduzione volontaria dell’orario, licenziamenti per giusta causa.
    • Considerare i lavoratori part-time pro-quota e quelli intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto.
  5. Consolidamento dell’incentivo:
    • Verificare l’incremento occupazionale netto in termini di U.L.A. al termine dell’anno successivo all’assunzione. In caso contrario, l’incentivo non è riconosciuto e va restituito.
  6. Cumulabilità:
    • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
    • Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione.

Si rimane in attesa della circolare operativa dell’Inps.

Incentivi Strutturali (Legge 92/2012): Riduzione Contributiva del 50%
La Legge 92/2012 prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di donne svantaggiate. La riduzione è applicabile anche ai premi INAIL.

  1. Durata dell’incentivo:
    • 12 mesi per contratti a tempo determinato.
    • 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.
    • 18 mesi complessivi per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.
  2. Esclusioni:
    • Lavoro intermittente.
    • Lavoro domestico.
    • Apprendistato.
  3. Chi sono le lavoratrici svantaggiate?
    • Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi.
    • Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi.
    • Donne residenti nelle ZES prive di impiego da almeno 6 mesi.
    • Donne impiegate in professioni con disparità di genere (tasso di disparità di almeno il 25%) prive di impiego da almeno 6 mesi. I settori e le professioni sono definiti annualmente con decreto ministeriale.
  4. Accesso all’incentivo:
    • Invio di una comunicazione specifica all’INPS tramite il Cassetto Previdenziale.
    • L’incentivo non è automatico e richiede la presentazione di una domanda.
  5. Caratteristiche:
    • Esonero strutturale, senza scadenza.
    • Richiesto incremento occupazionale netto.

Bonus Donne Vittime di Violenza: Esonero Contributivo Totale
Introdotto dalla Legge 213/2023, questo bonus prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

  1. Importo massimo:
    • 8.000 € annui, riparametrato mensilmente (666,66 €).
    • In caso di rapporti di lavoro instaurati o trasformati nel corso del mese, l’importo massimo mensile va riproporzionato su base giornaliera (€ 21,50 al giorno).
    • In caso di part-time, il massimale va proporzionalmente ridotto.
  2. Durata:
    • 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
    • 12 mesi per contratti a termine.
    • 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato.
  3. Condizione:
    • Non è richiesto l’incremento occupazionale netto.

Assunzioni per Sostituzione Maternità: Sgravio del 50% per Aziende con Meno di 20 Dipendenti
I datori di lavoro con meno di 20 dipendenti possono beneficiare di uno sgravio del 50% dei contributi per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.

  1. Durata:
    • Fino a un anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
  2. Termine dello sgravio:
    • Lo sgravio termina se cambia la natura dell’assenza della lavoratrice sostituita (es. passaggio da congedo a ferie).
  3. Anticipo dell’assunzione:
    • L’assunzione agevolata può avvenire anche un mese prima dell’inizio del congedo.
  4. Flessibilità nella sostituzione:
    • Non è necessario che sostituto e sostituito abbiano qualifiche identiche, purché le ore di lavoro siano equivalenti.
  5. Autocertificazione e codice INPS:
    • L’azienda deve autocertificare all’INPS che l’assunzione è in sostituzione e che ha meno di 20 dipendenti.
    • L’INPS assegna il codice autorizzazione 9R.
  6. Contratto a termine e contributo addizionale:
    • Non si applica il contributo addizionale dell’1,41% per i contratti a termine in caso di sostituzione.
  7. Computo dei contratti a termine:
    • I contratti a termine per ragioni sostitutive non rientrano nel limite massimo del 20% dei contratti a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Proroga al 2025 per le causali nei contratti a termine

La legge 15/2025, derivante dalla conversione del Dl 202/2024 (Milleproroghe), proroga al 31 dicembre 2025 l’utilizzo delle causali per i contratti a termine superiori a 12 mesi.

In particolare, viene estesa la possibilità di utilizzare le «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» come motivazione per i contratti di durata superiore a 12 mesi (e comunque non eccedente i 24 mesi), in attesa che la contrattazione collettiva individui specifiche causali.

Questa proroga è dovuta alla consapevolezza del legislatore riguardo all’elevato numero di contratti collettivi esistenti e alle difficoltà nel dialogo tra le parti sociali. L’obiettivo è concedere alle parti sociali più tempo per definire i casi in cui un contratto a tempo determinato può superare i 12 mesi.

È importante notare che, secondo la giurisprudenza costante, i datori di lavoro devono specificare le circostanze concrete che giustificano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, evitando causali vaghe o sommarie. In caso di contenzioso, l’inosservanza di tale obbligo potrebbe portare alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

La contrattazione collettiva è considerata la “fonte privilegiata” in materia di causali. La legge 56/1987 già alla fine degli anni Ottanta individuava nella contrattazione collettiva il riferimento per l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.

INL: istruzioni per le dimissioni per fatti concludenti

Il legislatore ha modificato l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e ha previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale o superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione.
Ed invero, il rapporto di lavoro può essere considerato risolto per volontà del lavoratore senza attendere le dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non dimostri che non è stato possibile comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per colpa del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta o dopo il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, dopo 15 giorni dall’inizio dell’assenza.
La competenza territoriale dell’Ispettorato si basa sul luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
L’INL, nella sua nota, specifica che la comunicazione obbligatoria è necessaria solo se il datore di lavoro intende far valere l’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro tutte le informazioni rilevanti riguardanti il lavoratore, inclusi dati anagrafici e recapiti, tramite PEC.
La dichiarazione dell’ultimo giorno di lavoro effettivo è importante per la legittimità della procedura. Gli Ispettorati territoriali possono avviare verifiche sulla veridicità della comunicazione contattando il lavoratore e altri soggetti.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo prova contraria da parte del lavoratore stesso, che deve dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza o di averli comunicati.

 

La nuova Decontribuzione Sud alla luce della legge di bilancio 2025

La legge di bilancio 2025 ridisegna la Decontribuzione Sud che, per il periodo 2025-2029, sarà applicabile alle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, esclusi il settore agricolo e quello domestico, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Lo sgravio è pari, per l’anno 2025, al 25% dei contributi INPS per un massimo di euro 145 euro su base mensile.

La percentuale sarà rideterminata su base scalare nella misura del 20% per i tre anni a seguire e del 15% per il 2029.

Per le imprese di grandi dimensioni, ossia con più di 250 dipendenti, l’agevolazione spetterà solo se le stesse avranno, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente di rapporti a tempo indeterminato.

Inoltre, si segnala che la Legge di Bilancio ha anche rifinanziato misure agevolative già presenti nel nostro ordinamento, come:

  • il Bonus giovani, riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la prima volta;
  • il Bonus donne che riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, al verificarsi di determinati requisiti;
  • il Bonus ZES per i lavoratori assunti in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES.

Novità anno 2025 Decreto Coesione

ART. 22 BONUS GIOVANI
1.1 REQUISITI
La prima delle tre misure introdotte dal Decreto Coesione ha lo scopo di incrementare l’occupazione giovanile stabile e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 35 anni; dunque, fino a 34 anni e 364 giorni sarà possibile rientrare potenzialmente nell’ambito di applicazione.
L’incentivo ricalca mutatis mutandis l’esonero contributivo parziale previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevedendo tra i requisiti quello che il giovane, alla data dell’assunzione incentivata, non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.
Pertanto, i requisiti per il giovane assunto sono due: un’età anagrafica inferiore a 35 anni e l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa.
Per assenza di una pregressa occupazione a tempo indeterminato evidentemente con contratto di lavoro subordinato, si deve ritenere quindi che non costituiscano causa ostativa rapporti di lavoro autonomo, compresi quelli di collaborazione coordinata e continuativa.
È espressamente previsto che il bonus spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale previsione costituisce pertanto una deroga all’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede espressamente che i rapporti di apprendistato costituiscano contratti a tempo indeterminato, anche se il datore di lavoro ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2118 c.c. al termine del periodo formativo.
Il comma 4 dell’art. 22 prevede che, ove per il rapporto di lavoro il datore di lavoro che lo ha assunto abbia beneficiato parzialmente dell’esonero in trattazione, un altro datore di lavoro potrà fruirne per il periodo residuo.

MISURA E DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascuna assunzione o trasformazione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
Per il sostegno dello sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e per contribuire alla riduzione dei divari territoriali, nel caso di assunzione in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il massimale di esonero mensile è elevato a 650 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tale sgravio totale contributivo si applica nel caso di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella di dirigente stipulati da datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Non è prevista alcuna esclusione per i rapporti di lavoro a tempo parziale; sono invece espressamente esclusi quelli di lavoro domestico e di apprendistato.
Considerato che lo scopo è quello di favorire l’occupazione stabile, si debbono ritenere esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro intermittente anche se stipulati a tempo indeterminato. Di converso, i medesimi contratti non si ritengono rilevanti ai fini della condizione di assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

CONDIZIONI
Trattandosi di incentivo alle assunzioni, si applicano i principi generali di fruizione degliincentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A talecondizione si aggiunge altresì quella prevista al comma 5 dell’articolo 22 del D.L. n.60/2024, che prevede l’assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
È altresì previsto dal successivo comma 6 che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero che ci occupa oppure di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e ilrecupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di altri datori di lavoro. Questo comporta che in caso di riassunzione, l’altro datore di lavoro ne abbia diritto per la durata residua, cioè decurtando il periodo di agevolazione già fruita da quello a cui gli è stata revocata. Per la fruizione dell’incentivo è necessario rispettare le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CUMULO
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È però compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023,
n. 216. Sempre a proposito dei profili tributari, da notare una previsione particolare, contenuta al comma 9, ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
I datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero possono assumere quale base di calcolo degli acconti in parola quella che si sarebbe determinata considerando il costo del lavoro senza applicare le agevolazioni.
Esempio:
• Periodo d’imposta 2026;
• Ires dovuta euro 24.000;
• 1 assunzione agevolata, sgravio fruito euro 6.000;
• costo del lavoro al netto delle agevolazioni euro 30.000;
• costo del lavoro al lordo delle agevolazioni euro 36.000;
• imposta teoricamente dovuta euro 22.560;
• gli acconti per il periodo d’imposta 2027 sono calcolati su euro 22.560 anziché su
euro 24.000.

VINCOLI COMUNITARI
Ai fini della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato, l’articolo 22 relativo al Bonus giovani, al comma 11 prevede che l’efficacia dell’agevolazione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’autorizzazione della Commissione europea che deve determinare misura e decorrenza.
Pertanto, senza il via libera dell’Unione europea il beneficio non potrà essere effettivamente riconosciuto.

BONUS DONNE
REQUISITI
La seconda delle tre misure introdotte dal Decreto Coesione ha lo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica.
L’agevolazione si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della
ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Sono dunque tre le categorie di lavoratrici che rientrano nel campo di applicazione della norma e il legislatore le ha individuate coerentemente con quanto previsto dal richiamato regolamento comunitario (cfr. art. 2, punti 4 e 99).
Più specificamente le tre categorie e i relativi requisiti sono riepilogati di seguito:
Età Residenza Condizioni Fonti di riferimento
Rispetto Reg. (UE) n. 651/2014
Qualsiasi Ovunque Prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi

MISURA E DURATA DELL’AGEVOLAZIONE


L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascunalavoratrice assunta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Nel caso di rapporto dilavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
Lo sgravio totale contributivo si applica nel caso di contratti di lavoro subordinato a tempoindeterminato stipulati da datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 e fino al 31dicembre 2025. Non è prevista alcuna esclusione per i rapporti di lavoro a tempo parziale
mentre sono espressamente esclusi quelli di lavoro domestico e di apprendistato.
A differenza di quanto previsto per il bonus giovani e per il bonus ZES, non sono esclusele assunzioni di categoria dirigenziale.
Considerata la natura discontinua della fattispecie contrattuale si debbono ritenereesclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro intermittente anche se stipulati a tempo indeterminato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

CONDIZIONI
Trattandosi di incentivo alle assunzioni, si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
A tale condizione si aggiunge quella prevista al comma 3 dell’articolo 23 che prevede, in aderenza con quanto previsto dal già richiamato Reg. (UE) n. 651/2014 (cfr. art. 32), che le assunzioni agevolate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La verifica dell’incremento occupazionale va effettuata tenendo dunque conto del numero di dipendenti calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).
L’articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 prevede a tal proposito che si considera “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere
dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia5 nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
L’applicazione del principio della Corte di Giustizia è stata chiarita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo il quale, per verificare l’incremento occupazionale, occorre verificare, al termine dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata, l’effettiva
occupazione media e non quella stimata al momento dell’assunzione.
L’incremento occupazionale va verificato con riferimento a ciascuna assunzione agevolata e, nel caso di incremento in ciascun mese, è possibile avviare la fruizione dell’agevolazione, così come previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2015.
Il venir meno dell’incremento occupazionale mensile fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; nei mesi successivi, in presenza di un nuovo incremento, è possibile riprendere la fruizione che decorre dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.
L’agevolazione spetta anche in mancanza di incremento occupazionale quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d’età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa.
Per la fruizione dell’incentivo è necessario rispettare le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

CUMULO
La disciplina in materia di cumulo e di compatibilità, nonché le particolari regole di calcolo degli acconti d’imposta, è analoga a quella già analizzata per il bonus giovani.

VINCOLI COMUNITARI
Ai fini della disciplina dell’Unione europea in materia di Aiuti di stato, il legislatore ha richiamato il Reg. (UE) n 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
L’agevolazione si applica nei limiti della spesa autorizzata dal comma 47 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-20278.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità attuative dell’esonero.
I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l’anno 2027.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

ART. 24 BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA – REQUISITI

L’ultima delle tre misure introdotte dal Decreto Coesione ha la finalità di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali romuovendo, presso datori di lavoro privati fino a 10 lavoratori occupati, l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi di almeno 35 anni di età con qualifica diversa da quella dirigenziale.
L’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, con lavoratori nelle medesime regioni. Il requisito di disoccupazione è quello disciplinato dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015,
per cui il lavoratore deve: essere privo di impiego, aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego e vantare un’anzianità di almeno 24 mesi di tale condizione.
Ove il lavoratore sia stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente dell’esonero in trattazione, un altro datore di lavoro potrà fruirne per il periodo residuo.


MISURA E DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna assunzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. Le tipologie contrattuali agevolabili sono esclusivamente quelle a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale.
Considerata la natura discontinua della fattispecie contrattuale si debbono ritenere esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro intermittente anche se stipulati a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

CONDIZIONI
Trattandosi di incentivo alle assunzioni, si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
A tale condizione si aggiunge quella prevista al comma 5 dell’articolo 24 che prevede l’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
È altresì previsto, dal successivo comma 6, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero che ci occupa oppure di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporti la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di altri datori di lavoro. Naturalmente, per la fruizione dell’incentivo è necessario rispettare le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006.

CUMULO
La disciplina in materia di cumulo e di compatibilità, nonché le particolari regole di calcolo degli acconti d’imposta, è analoga a quella già analizzata per il bonus giovani –

VINCOLI COMUNITARI
Ai fini della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato, l’articolo 24 relativo al Bonus Zes, al comma 11 prevede che l’efficacia dell’agevolazione sia subordinata, ai sensi dell’articolo, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, che deve determinare misura e decorrenza. Pertanto, senza il via libera dell’Unione europea il beneficio non potrà essere effettivamente riconosciuto.

ATTUAZIONE
Oltre ai vincoli comunitari già descritti, l’agevolazione si applica nei limiti della spesa autorizzata dal comma 710 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-202711.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità attuative dell’esonero, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-202712, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore, le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 già citato.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già predisposto nei mesi scorsi la bozza di decreto con condivisione con le strutture concertanti, ma, come già rilevato, per la conclusione dell’iter che porta alla pubblicazione, è necessario il via libera della
Commissione europea per i profili relativi alla disciplina degli aiuti di Stato.