Congedo 2021 Covid per genitori – circolare operativa INPS

Il DL n. 30/2021, ha introdotto previsto un congedo indennizzato per genitori con figli minori di 14 anni che siano affetti da Covid-19, che si trovino in quarantena da contatto o la cui attività didattica in presenza sia sospesa. L’INPS ha emanato la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 per fornire indicazioni operative in merito all’applicabilità del Congedo.

Destinatari
Destinatari del congedo sono i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata INPS) limitatamente ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking e può essere fruito, alternativamente, da solo uno dei due genitori conviventi con il figlio convivente.
Per il periodo di astensione in relazione a figli minori di 14 anni l’INPS riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione e provvede alla copertura figurativa dei contributi. Con riferimento, invece, ai figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e restando tutelati dal divieto di licenziamento nei loro confronti. In tale ultimo caso, il congedo non prevede il coinvolgimento dell’INPS, pertanto è necessario e sufficiente interfacciarsi con il solo datore di lavoro per la fruizione del congedo.
Il congedo in argomento può essere utilizzato senza limiti di età e anche in assenza del requisito della convivenza per la cura di figli con disabilità ai sensi dell’art 4, c. 1 della L. 104/1992 che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Durata
Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per astensioni dal lavoro collocate tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021. Il genitore che abbia fruito di periodi di congedo parentale o che ne abbia chiesto il prolungamento tra il 1° gennaio 2021 e il 12 marzo 2021 ha la possibilità di chiedere che tale congedo parentale sia convertito nel congedo 2021 in argomento. Tale facoltà è riconosciuta anche per i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica. A tal fine, il genitore dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 covid per genitori in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di formale annullamento della domanda sostituita. In ipotesi di conversione, il datore di lavoro deve immediatamente essere avvertito affinché possa rettificare i flussi UniEmens inviati all’Inps e possa corrispondere l’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione.
Una volta presentata la domanda di congedo, il genitore ha la possibilità di chiederne l’annullamento parziale in relazione ai giorni di congedo non fruiti.

Compatibilità
La circolare ricorda che talune ipotesi di assenza di uno dei due genitori conviventi dal lavoro non compromettono la possibilità per l’altro genitore di fruire del congedo in argomento:
–    malattia;
–    congedo di maternità/paternità per lavoratori dipendenti in relazione a un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo 2021 covid per genitori (non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità);
–    ferie;
–    assenza giustificata da particolari situazioni di fragilità secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020;
–    permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992;
–    inabilità e pensione di invalidità;
–    contemporanea fruizione del congedo 2021 covid da parte dell’altro genitore ma in relazione a figlio diverso e avuto da altro soggetto;
–    contemporanea fruizione del congedo 2021 covid da parte dell’altro genitore ma in relazione a un altro figlio, con disabilità gravi;
–    congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, destinato ai genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone rosse;
–    congedo straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, vigete fino al 5 marzo 2021, destinato ai genitori di figli con disabilità grave ex L 104/1992, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale.
Al contrario, non può essere autorizzato il Congedo 2021 covid nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato, abbia la possibilità di lavorare in smartworking, si trovi in un giorno di pausa contrattuale in caso di rapporti part time o intermittenti oppure sia assente per una delle seguenti cause:
–    congedo 2021 covid richiesto per un altro figlio, se nessuno dei figli coinvolti è disabile;
–    congedo parentale;
–    riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

CIG Covid – coperti anche gli ultimi tre giorni di marzo

Con comunicato stampa del 16 aprile, che sarà a breve confermato da una circolare ufficiale, l’INPS ha chiarito che i periodi di cassa integrazione ordinaria con causale Covid previsti dalla Legge di Bilancio (Legge n. 178/2020) e dal Decreto Sostegni (DL 41/2021) possono essere fruiti ininterrottamente.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto da una prima lettura in combinato delle due norme sembrava che i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021 rimanessero privi di copertura. Infatti, le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio -se fruite ininterrottamente a decorrere dal primo lunedì dell’anno- permettono di coprire interamente il periodo 4 gennaio 2021-28 marzo 2021 mentre, secondo il testo del Decreto Sostegni, le ulteriori 13 settimane possono essere utilizzate solo a decorrere dal 1° aprile 2021, lasciando di fatto scoperti i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021.

Con il messaggio in oggetto, quindi, l’INPS fornisce una tutela a tutte le aziende che, altrimenti, non avrebbero avuto alcun tipo di copertura per gli ultimi tre giorni di marzo.