INL e lavoro intermittente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la nota 1180 del 10 luglio 2025 per chiarire la persistente validità della tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, utilizzata come riferimento per il contratto di lavoro intermittente, anche noto come “lavoro a chiamata”.

L’incertezza era nata a seguito della formale abrogazione del Regio decreto 2657/1923 ad opera della legge 56/2025. Tuttavia, l’INL ha ribadito che questa abrogazione non ha avuto conseguenze sulla disciplina attuale del lavoro intermittente.

Il lavoro intermittente è regolamentato dagli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015 e prevede due tipi di condizioni, alternative tra loro, che ne legittimano l’utilizzo: oggettive (legate alle esigenze individuate dai contratti collettivi) e soggettive (legate all’età anagrafica del lavoratore).

In particolare, per quanto riguarda il requisito oggettivo, il Ministero del Lavoro aveva già specificato in passato (con l’interpello 10/2016) che, in assenza di un accordo collettivo specifico, il contratto di lavoro intermittente può comunque essere utilizzato per le attività discontinue elencate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.

Questa posizione non è nuova: già in passato, dopo un’altra abrogazione della tabella (poi non confermata), il Ministero, con la circolare 34/2010, aveva chiarito che il rinvio alla tabella doveva considerarsi di carattere esclusivamente materiale, e quindi la sua abrogazione non aveva conseguenze sulla disciplina del lavoro intermittente.

Con la nota 1180/2025, l’Ispettorato elimina ogni dubbio, ribadendo la stessa interpretazione. In pratica, l’elenco delle attività contenuto nella tabella rappresenta un mero parametro interpretativo per identificare i casi in cui il contratto intermittente è legittimamente applicabile, e può continuare ad essere utilizzato come riferimento nonostante l’abrogazione.

Nel corso del tempo, il Ministero del Lavoro ha peraltro ammesso il ricorso al lavoro intermittente anche per analogia, andando oltre il mero dettato letterale del regio decreto, come nel caso dei servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari (interpello 13/2013).