Decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio e spettacolo

Con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni per poter applicare e gestire la decontribuzione prevista dall’articolo 43 del Decreto-legge n. 73/2021, destinata ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Tale disposizione prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, entro il limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’INPS precisa altresì che la norma non prevede alcuna specificazione circa la causale del trattamento di integrazione salariale cui fare riferimento; pertanto, l’esonero risulta essere compatibile con tutti gli ammortizzatori sociali, siano essi con causale covid o “ordinari”.

Essendo tale esonero subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea, l’INPS precisa che tale autorizzazione è stata confermata con la decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021.

Destinatari

Per l’individuazione dei datori destinatari dell’esonero è necessario fare riferimento ai codici ATECO elencati nell’allegato 1 alla Circolare.

La norma precisa che il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 può beneficiare dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Misura e durata dell’esonero

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Il parametro di riferimento da utilizzare per il calcolo dell’esonero è quindi l’ammontare della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi di riferimento.

Si precisa che la retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e che occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero:

• i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

• il contributo al Fondo di Tesoreria;

• contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai Fondi di solidarietà alternativi, al Fondo di solidarietà residuale e al Fondo di integrazione salariale;

• il contributo dello 0,30% destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Lo sgravio può essere applicato sulla contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2021 (competenza novembre 2021), entro il limite dei contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro.

Condizioni di spettanza

La fruizione dell’esonero in argomento è subordinata al rispetto, oltre che delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, anche di alcuni requisiti specificamente previsti dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021.

In particolare, il datore deve rispettare i divieti di cui all’articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, perciò resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In particolare, fino al 31 dicembre 2021, resta preclusa al datore di lavoro beneficiario dell’esonero in esame, indipendentemente dal numero dei dipendenti:

• la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

• l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In sostanza, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il legislatore ha previsto un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.