Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro

Il Consiglio del Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, volto ad introdurre misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

In particolare, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 dicembre 2021), a tutto il personale del comparto pubblico e privato è precluso l’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di Green Pass valido.

Tale norma è rivolta a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il luogo di lavoro pubblico o privato, anche in forza di contratti esterni.

Sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti che siano ritenuti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita Circolare del Ministero della salute.

Per il solo comparto privato e con riferimento esclusivamente alle aziende con meno di quindici dipendenti, la norma prevede, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il dipendente sprovvisto di Green Pass se contestualmente si provvede ad assumere un dipendente in sostituzione.

Tale sospensione può avvenire per una durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il controllo del possesso della Certificazione verde deve essere effettuato dai datori di lavoro, preferibilmente al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

Entro il 15 ottobre i datori devono definire le modalità operative per condurre i controlli, anche a campione, e devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi vigenti in materia.

Il personale che risulti sprovvisto del Green Pass non può accedere al posto di lavoro e deve essere considerato assente ingiustificato ai fini della retribuzione, ma non può essere destinatario di conseguenze disciplinari e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il Decreto prevede altresì sanzioni da 600 a 1.500 euro per i datori che non effettuino i controlli di cui sopra.

Per consentire una più ampia diffusione del Green Pass, le farmacie sono tenute ad assicurare sino al 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2.

Per tutto il periodo, sono altresì previsti prezzi calmierati per la somministrazione di tali test da parte di tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.