Dal 1° luglio 2018 tracciabilità delle retribuzioni

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-915 L. 27.12.2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018).
Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. La norma introduce due elementi innovativi fondamentali: sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €; sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

L’ambito di applicazione è definito dal comma 912, che lo individua in riferimento a:

• rapporti di lavoro subordinato;
• collaborazioni coordinate e continuative;
• contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.

L’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista “indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto”.
Pertanto, rientrano nell’applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, a titolo esemplificativo, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.
Quanto ai “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d’opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 c.p.c., come modificato dall’art. 15 della Legge n. 22 marzo 2017, n. 81.
Restano esclusi dal predetto obbligo, così come specificato dal comma 913 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i rapporti di lavoro:
• instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
• domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Devono inoltre ritenersi esclusi, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli richiamati al comma 912 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO:

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Sul piano operativo il datore di lavoro verosimilmente terrà conto delle scelte che faranno i lavoratori.
In ogni caso, in mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.
L’obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma.

ANTICIPI DI CASSA

Gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, si ritiene possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti, “corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”.

PROSPETTO PAGA E LIBRO UNICO DEL LAVORO

Considerato che il Legislatore fa riferimento alla busta paga, si ritiene che rientrino nell’obbligo tutte quelle somme che, secondo quanto previsto, devono essere inserite nel prospetto paga e nel libro unico del lavoro.
Il combinato disposto dei due articoli predetti porta, dunque, a concludere che rientrano nell’obbligo tutti gli elementi che confluiscono nella busta paga e che risultano annotati nel libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.

SANZIONI

Come già precisato, il comma 910 prevede, dal 1° luglio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei mezzi appositamente individuati. Il comma 911 aggiunge, inoltre, il divieto di corrispondere la retribuzione direttamente al lavoratore, per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. In caso di violazione, oltre a quanto già indicato relativamente alla prova del pagamento tra le parti, il comma 913 prevede che al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000.

FIRMA DELLA BUSTA PAGA

Il Legislatore, al comma 912, prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ricordiamo, peraltro, che la giurisprudenza ha riconosciuto al lavoratore la possibilità, in sede processuale, di dimostrare che la sottoscrizione apposta sulla busta paga non costituisca la prova dell’avvenuto pagamento.
Dal 1° luglio 2018 sarà invece, per legge, necessario provare il pagamento attraverso i mezzi espressamente individuati.