novità anno 2018

> AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI:

Il Legislatore ha riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi dovuti all’INAIL) pari al 50%, da fruire per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate dall’1 gennaio 2018, di giovani che, congiuntamente:
• non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
• non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta anche:
• per massimo dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non
abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso l’agevolazione decorrerà dal primo mese successivo a quello di scadenza degli incentivi previsti per i datori di
lavoro che proseguono il contratto alla fine del periodo di apprendistato;
• nei casi di conversione, successiva all’1 gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della
conversione.
L’esonero contributivo è totale – sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e fermi restando il limite massimo di importo annuo ed il requisito anagrafico – in caso di assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di:
• studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore
attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%
delle ore di alternanza ex lege 107/2015, ovvero pari
almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di
alternanza all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n.
226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore
previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
• studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondari superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Maggiori chiarimenti tecnici e operativi saranno forniti dall’Inps con apposita circolare e/o messaggio.

> AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE SOCIALI:

Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre
il 31 dicembre 2018) di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro
il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute
relativamente ai suddetti lavoratori assunti.
Sempre le cooperative sociali hanno diritto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ad un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a
titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio
2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri
anti-violenza o dalle case rifugio.
Sarà un successivo Decreto Interministeriale a stabilire i criteri di assegnazione dei contributi in entrambi i suddetti casi.

> ESONERO CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA:

La Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto, inoltre, in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali under 40, iscritti nella previdenza agricola tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%.
Anche l’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

> PROROGA DELLA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE:

Per gli anni 2018 e 2019, entro il limite massimo complessivo di
spesa di 100 milioni di euro per ogni anno e per imprese, con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, può essere concessa la proroga della CIGS, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero presentino piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Alle stesse medesime condizioni può essere concessa la proroga della CIGS, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi.

> STIPENDI NON PIÙ IN CONTANTI:

A far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro ed i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli eventuali anticipi attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Sarà, quindi, vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato e la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Saranno esclusi dall’applicazione della norma le Pubbliche Amministrazioni e gli addetti a servizi familiari e domestici.
I datori di lavoro e di committenti che violeranno l’obbligo in questione saranno passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 5.000 euro.