ASSEGNO UNICO INPS DAL 1 GENNAIO 2022

La legge n. 46 del 2021  ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda4 dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE. L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia: (i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge5 che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;

Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2021. 2 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 4 Autodichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 2000. 5 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. 2 (ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni6; (iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare7 e gli assegni familiari.

La presente informativa viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini: (i) consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi; (ii) raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti. In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che: (i) al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese -sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU.

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione). (ii) sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare.

Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.

Di seguito alcune ulteriori informazioni che si raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti. 6 Articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7 Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 8 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 3 Informazioni per i dipendenti sull’assegno unico e universale per i figli In cosa consiste l’AUU L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli: ü è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori; ü spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito; ü ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati. Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

4 Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata: • accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. Contenuto della domanda La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali: 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli; 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare; 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. ü Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022. ü In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto. 5 Una panoramica sugli importi Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*) (*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”.

Altre informazioni L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione. L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età. figlio minorenne figlio maggiorenne fino a 21 anni figlio disabile da 21 anni in su per ciascun figlio dal terzo in poi per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni per nucleo con 4 o più figli figlio minorenne non autosufficiente figlio minorenne con disabilità grave figlio minorenne con disabilità media figlio maggiorenne con disabilità Fino a 15 mila euro 175 85 85 85 30 20 mila euro 150 73 73 71 24 25 mila euro 125 61 61 57 18 20 100 105 95 85 80 30 mila euro 100 49 49 43 12 35 mila euro 75 37 37 29 6 da 40 mila euro 50 25 25 15 0 Importi assegno Maggiorazioni Maggiorazioni legate alla disabilità 6 L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;  b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; c. sia residente e domiciliato in Italia; d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.