Novità Jobs act dall’ 8 ottobre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, di attuazione del Jobs Act.
Le modifiche apportate ed entrate in vigore dall’8 ottobre 2016, riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l’occupazione, l’introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti già in forza.
Altra modifica importante riguarda gli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilità di proroga della CIGS nelle c.d. aree di crisi complessa per non più di 12 mesi, previa presentazione da parte dell’impresa di un piano di recupero occupazionale finalizzato alla ricollocazione del lavoratori.
Il correttivo è poi intervenuto sull’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza della regolamentazione regionale, sarà direttamente disciplinato da quella nazionale e su quello per la qualifica e il diploma professionale che diventa prorogabile di un anno per consentire all’apprendista l’ottenimento del titolo nel caso in cui non lo abbia conseguito.
Sul lavoro accessorio, è stato rafforzato il sistema sanzionatorio e la tracciabilità immediata dei voucher per contrastarne l’uso fraudolento. Il committente ha ora l’obbligo di comunicare via sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore la data di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Le novità introdotte riguardano molteplici aspetti:

La comunicazione:
La comunicazione, innanzitutto, deve contenere:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
– l’indicazione del luogo di lavoro,
– l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e fine della prestazione.
La comunicazione deve essere trasmessa alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante sms o posta elettronica. Il caso di sms, il messaggio deve essere inviato al numero 3399942256. In caso di e-mail, il messaggio deve essere inviato all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Chi deve comunicare l’utilizzo del voucher sono gli imprenditori non agricoli e i professionisti. Gli imprenditori agricoli devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni; non devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione.

Sono previste, poi, delle disposizioni riguardanti i servizi e le politiche del lavoro. In particolare, nella Rete nazionale dei servizi sono ricompresi tutti i soggetti autorizzati e accreditati a livello nazionale e regionale; all’ANPAL sono attribuite anche le funzioni di coordinamento dei servizi e delle misure di politiche attive di lavoro, nonché dei programmi di formazione destinati ai disoccupati. Il nuovo Sistema informativo unitario per le politiche del lavoro acquisirà anche le informazioni delle banche dati del Miur e quelle relative ai dati catastali e reddituali dei cittadini.
In tema di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua da parte dei percettori di Naspi viene prevista come sanzione anche la decadenza dallo stato di disoccupazione. Sparisce la denominazione di ISFOL che dal 1° dicembre 2016 si chiamerà INAPP e avrà funzioni di ricerca, analisi e monitoraggio delle politiche pubbliche.

Sono modificate, infine, le norme sulla tutela del lavoro delle persone con disabilità, prevedendo nella quota di riserva anche le persone che abbiano un’invalidità non solo superiore ma anche pari al 60% e quelle sulle dimissioni telematiche, con la conferma che tale disciplina non si applica alle pubbliche amministrazioni e con la possibilità che anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro siano abilitati all’assistenza dei lavoratori.